
Spiagge: quali sono i divieti? - maggiesfarm.it
Spiagge private, cosa prevede la legge: diritti di accesso e divieti per i cittadini. Tutto quello che c’è da sapere.
Con l’arrivo della stagione estiva torna puntuale il confronto sul tema delle spiagge private, un argomento che spesso genera confusione tra i cittadini. La distinzione tra spiagge pubbliche e private, infatti, non è così netta come si potrebbe pensare, soprattutto dal punto di vista giuridico. È fondamentale chiarire cosa si può fare e quali restrizioni possono essere applicate sulle spiagge coperte da concessioni balneari o limitrofe a proprietà private.
Cosa si può fare sulle spiagge con concessione privata e quali i divieti
Spesso si definiscono come spiagge private quei tratti di costa gestiti da stabilimenti balneari o confinanti con proprietà residenziali. Tuttavia, è importante sottolineare che la spiaggia è un bene demaniale, di proprietà esclusiva dello Stato e destinato all’uso collettivo. In termini legali, quindi, le spiagge sono sempre pubbliche.
Il concetto di “privato” si riferisce piuttosto a una concessione balneare che permette a un soggetto privato di gestire un tratto di spiaggia per offrire servizi a pagamento, come l’affitto di ombrelloni e lettini. Nessuno, però, può essere proprietario della spiaggia in senso assoluto. Di conseguenza, il lido ha il diritto di chiedere il pagamento per la sosta e l’utilizzo dei suoi servizi, ma non può imporre restrizioni sul semplice transito o sull’accesso al mare.
Il passaggio attraverso una spiaggia privata per raggiungere la battigia o il mare è sempre consentito e non può essere soggetto a pagamento. Il demanio marittimo tutela infatti il diritto di tutti i cittadini a circolare liberamente, anche all’interno delle aree con concessione balneare.

La battigia, ovvero la fascia di spiaggia umida sul limite del mare che si estende in genere per 3-5 metri, è uno spazio pubblico dove è permesso transitare, sostare e far giocare i bambini. In questa zona non è consentito installare ombrelloni, tende o altri arredi, perché ciò ostacolerebbe i servizi offerti dal lido e violerebbe la normativa vigente.
Il diritto di accesso libero si estende anche alle acque marine antistanti la spiaggia. Nessun stabilimento balneare può delimitare arbitrariamente il mare o vietare la balneazione. Anche in presenza di barriere in acqua, installate per garantire una maggiore pulizia e sicurezza ai clienti, chiunque può superarle e fare il bagno senza incorrere in sanzioni.
L’articolo 11 della legge n. 217/2011 ribadisce il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione alla battigia anche ai fini di balneazione, confermando che l’uso del mare è un bene collettivo e non soggetto a limitazioni imposte dai privati.
Divieti e restrizioni per chi sosta sulle spiagge private
Sulla parte di spiaggia riservata al lido, l’accesso e la sosta sono subordinati al pagamento del servizio. Il gestore può richiedere l’allontanamento di chiunque non abbia acquistato un titolo valido per usufruire dell’area. Analogamente, il proprietario di un immobile confinante con la spiaggia può limitare l’accesso al tratto adiacente, anche se non possiede la proprietà sulla spiaggia stessa, ma solo un diritto di utilizzo.
Non è consentito occupare lo spazio con tende, ombrelloni o altri oggetti personali senza autorizzazione, poiché ciò interferirebbe con l’attività dello stabilimento. Inoltre, nei limiti stabiliti dalla legge e dalle ordinanze comunali, il gestore può imporre alcune regole comportamentali per garantire la sicurezza e il decoro, ad esempio:
- Divieto di ascoltare musica ad alto volume;
- Divieto di introdurre cibo e bevande in alcune aree;
- Restrizioni al gioco con la palla;
- Divieto di ingresso agli animali domestici.
Questi divieti possono essere applicati anche sulle spiagge pubbliche, in base alle ordinanze locali.